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Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 29/10/1975 (Rv. 377875 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO - CONTENUTO - TITOLO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - RILEVANZA - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FATTO DEL POSSESSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377875-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO - CONTENUTO - TITOLO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - RILEVANZA - LIMITI - DIMOSTRAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FATTO DEL POSSESSO - NECESSITA.*

Nelle azioni possessorie, il titolo costitutivo del diritto puo essere preso in esame dal giudice solo in due ipotesi: a) ove dal titolo stesso emerga la prova dell'esistenza di un potere di fatto dell'attore sulla cosa, - essendo ovvio che il titolo e un documento, cioe un mezzo di prova, da cui, come da qualsiasi altro mezzo di prova, si puo desumere la sussistenza di una situazione di fatto (ad esempio, ove nel titolo si parli di un possesso di fatto esercitato) -; b) ad colorandam possessionem, cioe per determinare meglio i contorni di un possesso gia altrimenti dimostrato. E, invece, da escludere che in Sede possessoria la prova del possesso possa ricavarsi dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, essendo in ogni caso necessario ed indispensabile, trattandosi di tutelare un potere di fatto materialmente estrinsecatosi in un'attivita concreta, che venga data dimostrazione dell'Esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo. (V 2190/75, mass n 375967; 2883/73, mass n 366488; (V 2378/72, mass n 359788; 2104/72, mass n 359328; (V 36/64, mass n 300055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)