Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976 (Rv. 380696 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DUPLICE APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto per le impugnazioni dall'art 327 cod proc civ e soggetto alla legge 7 ottobre 1969 n 742, la quale stabilisce che tutti i termini processuali restano sospesi di diritto durante il periodo che va dal primo agosto al 16 settembre di ogni anno e che, per quelli aventi inizio nel periodo di sospensione, l'inizio medesimo viene differito alla fine di detto periodo. Ne consegue che nel caso in cui il dies a quo del cennato termine annuale, ricadendo nel periodo feriale, prenda a decorrere alla cessazione di questo, lo stesso termine resta ulteriormente sospeso durante il periodo feriale dell'anno solare successivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)