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Sez. 5, Sentenza n. 1376 del 25/03/1999 Cc. (dep. 04/06/1999) Rv. 213522 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Necessità - Casi - Omissione - Rimedi - Riesame: esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213522-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di sequestro probatorio, la relativa attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga richiamo a quanto rinvenuto o a quanto utile per le indagini ovvero a beni indicati nel "genus" di appartenenza, il cui rapporto con i fatti per i quali si procede necessiti di ulteriore accertamento: invero siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso e cioè della qualifica di corpo e/o di pertinenza del reato dei beni nonché del suddetto rapporto, la quale situazione non può essere definitiva e richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza qualora il P.M., delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile il riesame (che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen.), ma, qualora il P.M. non attui d'ufficio la restituzione dei beni ai sensi dell'art. 355 comma secondo cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al GIP contro un eventuale diniego. (Ha precisato la Corte in fattispecie che identica è la procedura da seguire nel caso in cui si voglia denunciare che la polizia giudiziaria, nell'esecuzione di un ordine di sequestro, abbia ecceduto rispetto alle disposizioni del P.M.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)