Sez. L, Sentenza n. 3989 del 14/06/1986 (Rv. 446806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL TERMINE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PROROGA DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL TERMINE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PROROGA DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
Nel rito del lavoro, ove il lavoratore ricorrente contesti la legittimità dell'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro, sostenendo che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, e non contesti invece la legittimità della proroga di tale contratto a termine, quest'ultimo profilo rimane estraneo al thema decidendum, che è nella disponibilità delle parti, e quindi è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sull'illegittimità della proroga per esser stata questa di durata superiore a quella del contratto iniziale. (V 1086/82, mass n 418956; (V 5020/81, mass n 415796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)