diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5020 del 02/09/1981 (Rv. 415796 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA - REQUISITI - NEGOZIO APPOSITO INDIVIDUANTE LE RAGIONI DELLA PROROGA - NECESSITÀ - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE ESIGENZE RELATIVE - PROROGA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415796-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA - REQUISITI - NEGOZIO APPOSITO INDIVIDUANTE LE RAGIONI DELLA PROROGA - NECESSITÀ - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE ESIGENZE RELATIVE - PROROGA - ILLEGITTIMITÀ.*

La proroga del contratto di lavoro a termine richiede un apposito negozio che ne individui le ragioni, le quali, dovendo essere "contingenti ed imprevedibili", non possono identificarsi con quelle della prima assunzione, ma al pari di esse, necessitano di tale specifica indicazione al fine di fissarle immodificabilmente, per il caso di contestazioni, e di rendere controllabile la relativa prova, di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230, poiché, se questa fosse affidata, anche nella scelta dei fatti che determinarono dette esigenze, ad una precisazione ex post da parte del datore di lavoro, verrebbe meno ogni garanzia del lavoratore nel controllo dei fatti stessi, sconosciuti al momento della proroga di cui costituirebbero la ragione. Pertanto, è illegittima la proroga stabilita senza riferimento alcuno alle esigenze menzionate dall'art. 2 della citata legge e senza specificazione dei fatti che le determinano.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)