Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 21/01/2010 (Rv. 611328 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Mancata rimozione in un termine anteriore alle elezioni - Effetti - Invalidità dell'elezione - Configurabilità - Facoltà di scelta tra l'ufficio elettivo e quello precedentemente ricoperto - Esclusione - Conseguenze - Art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 1983 - Carica di amministratore di società e totale partecipazione pubblica - Dichiarazione di autosospensione in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature - Rilevanza - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive, diversamente dalle cause d'incompatibilità, limitano il diritto di elettorato passivo e, ove non rimosse entro un certo termine precedente alle elezioni, le invalidano, senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo; pertanto, ai fini della rimozione della causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale, prevista dall'art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino Alto Adige 29 gennaio 1983 n. 7, non è sufficiente la dichiarazione di autosospensione dall'incarico di amministratore di una società a totale partecipazione pubblica, effettuata dal candidato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, qualora le dimissioni effettive siamo intervenute successivamente all'elezione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge Prov. Bolzano 09/06/2008 num. 3, Legge Reg. Trentino Alto Adige 29/01/1983 num. 7 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)