Sez. 1 - , Ordinanza n. 18150 del 10/07/2018 (Rv. 649950 - 02)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE | Elezione del consiglio regionale - Rimozione della causa di ineleggibilità del pubblico dipendente - Ultimo momento utile - Domanda di collocamento in aspettativa - Tempestività - Condizioni.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE
In tema di elezione del consiglio regionale, ai fini della tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità del pubblico dipendente, prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 154 del 1981, da effettuarsi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, non è sufficiente la presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, ancorché seguita dall'astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito, ma è necessario, ove l'Amministrazione non provveda all'espressa accettazione di tale domanda, che sia trascorso il termine previsto dall'art. 2, comma 5, della l. cit., in base al quale la domanda ha effetto dal quinto giorno successivo a quello della sua presentazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)