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Sez. 3, Sentenza n. 935 del 09/05/1967 (Rv. 327161 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO PARZIALE DEL PREZZO IN FRODE AL FISCO - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327161-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO PARZIALE DEL PREZZO IN FRODE AL FISCO - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La C.d. frode al fisco nella specie consistente nell'occultamento parziale del prezzo di vendita), in quanto diretta ad eludere le norme fiscali che colpiscano i trasferimenti trova soltanto nel sistema di tali norme la sua sanzione, che non e sanzione di nullita od annullabilita del negozio. Essa, dovendosi tener distinta dalla frode alla legge, non determina alcuna illiceita. (Conf. 916-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)