Sez. 5, Sentenza n. 42839 del 16/05/2014 Cc. (dep. 13/10/2014) Rv. 260761 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interesse alla impugnazione - Sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva - Permanenza di interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma primo - bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)