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Sez. 6, Sentenza n. 9479 del 10/11/2009 Cc. (dep. 10/03/2010) Rv. 246523 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interesse all'impugnazione - Sopravvenuta perdita di efficacia di misura interdittiva - Permanenza di interesse ad impugnare - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246523-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma primo - bis, cod. proc. pen. (per effetto della pronuncia Corte costituzionale n. 121 del 2009), non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d'impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura. (Fattispecie in cui era stata revocata la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)