Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1032 del 17/01/2017 (Rv. 642781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Esame del fascicolo fallimentare - Provvedimento di diniego emesso in sede di reclamo dal tribunale - Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È inammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio e ben potendo il ricorrente proporre nuovamente l'istanza, giustificando in modo specifico la propria richiesta di consultazione ai fini dell'ammissibilità della stessa. (Nella specie, la S.C., in ragione dell’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto irrilevante la questione dell’impugnabilità in appello del provvedimento reso dal tribunale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)