Sez. 1, Sentenza n. 19509 del 06/10/2005 (Rv. 585710 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di consultazione e copia del fascicolo fallimentare - Reclamo ex art. 26 legge fall. - Rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio, in quanto - attesa la insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, subordinata, invece, alla presentazione di specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - non può escludersi che il ricorrente possa proporre una nuova istanza, basandola su motivi che il giudice di merito possa considerare valida giustificazione della richiesta consultazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)