Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 30/10/2006 (Rv. 592953 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
Il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un contratto scritto cui abbia partecipato anche solo il proprietario del fondo servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia assunto la posizione di terzo, non sussistendo, nel contratto a favore di terzo, limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione a favore di terzo, la quale può consistere in un "dare", in un "facere" o in un "non facere" presente o futuro ed anche nella costituzione di un diritto reale, purché esso corrisponda ad un interesse, anche non patrimoniale, dello stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)