Sez. 2, Sentenza n. 1842 del 13/02/1993 (Rv. 480911 - 01)
Servitù prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione negoziale - In genere | Partecipazione al contratto del solo proprietario del fondo servente - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Condizioni.
Servitù prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione negoziale - In genere
Il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un contratto cui abbia partecipato soltanto il proprietario del fondo servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia assunto la posizione di terzo favorito (nella specie: convenzione di lottizzazione), non sussistendo nel contratto a favore di terzo limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione da rendersi al terzo, la quale può consistere in un "dare, in un "facere" o in un "non facere" presente o futuro ed anche nella costituzione di un diritto reale, purché tale costituzione corrisponda ad un interesse anche non patrimoniale dello stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1411, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)