Sez. L, Sentenza n. 3190 del 07/10/1975 (Rv. 377301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - FUNZIONE DEL PREAVVISO - MANCANZA DEL PREAVVISO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CONDIZIONI - CONSENSO DELLA CONTROPARTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - FUNZIONE DEL PREAVVISO - MANCANZA DEL PREAVVISO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CONDIZIONI - CONSENSO DELLA CONTROPARTE.*
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso adempie alla funzione economica di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto ed e percio imposto nel solo interesse della parte contraente che subisce il recesso, a tutela delle sue legittime aspettative: esso consente al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo lavoro, ed all'imprenditore di evitare che le dimissioni di un dipendente abbiano a turbare l'organizzazione del lavoro, permettendogli di rimpiazzare adeguatamente e tempestivamente il personale dimissionario. Pertanto, il preavviso si pone come condizione di liceita del recesso, donde l'Obbligo, a carico della parte recedente senza preavviso, di corrispondere all'altra parte una indennita equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Da tutto cio consegue che la sostituzione del preavviso lavorato, che costituisce normale prosecuzione del rapporto di lavoro, con l'indennita, che ha natura di sanzione per l'inadempimento dell'Obbligo del preavviso a carico della parte recedente, puo operarsi solo ove la parte non recedente vi consenta. (V 1819/72, mass n 358818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)