Sez. 3, Sentenza n. 4838 del 29/01/1998 Ud. (dep. 24/04/1998) Rv. 210736 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Diniego - Motivato da mancanza di interesse dell'imputato trattandosi di pena pecuniaria - Nonostante richiesta - Illegittimità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato è illegittimo.Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)