diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10052 del 07/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 202958 - 01

Pena - Sospensione condizionale | Diniego - Poiché non favorevole all'imputato trattandosi di pena pecuniaria - Nonostante richiesta - Illegittimità - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202958-01

Pena - Sospensione condizionale

A fronte della richiesta di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio con la sola motivazione che, trattandosi di pena pecuniaria, la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato. La legge prevede la sospensione condizionale anche per le pene pecuniarie; ma, l'indicata motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni volta che si irroga una pena pecuniaria: anche per queste ultime pene il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. (Nella specie relativa ad annullamento di sentenza limitatamente al diniego del beneficio, la S.C. ha osservato che "anche per l'elevato importo della pena pecuniaria irrogata (dieci milioni di lire), non poteva negarsi al beneficio questa funzione di disincentivazione criminale; né d'altra parte la corte di merito ha formulato una prognosi negativa sulla persona dell'imputato ovvero l'ha ritenuta soggettivamente immeritevole del beneficio").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)