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Sez. 4, Sentenza n. 9204 del 12/02/2014 Ud. (dep. 25/02/2014) Rv. 259291 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Richiesta dell'imputato - Rigetto motivato con la non convenienza per l'interessato - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259291-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base di una valutazione di non convenienza per l'imputato, essendo tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest'ultimo. (Nel caso di specie il giudice aveva ritenuto maggiormente conveniente per l'imputato assoggettarsi alla modesta pena pecuniaria irrogata, "in modo da poter usufruire del beneficio in altre occasioni").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)