Sez. 2, Sentenza n. 835 del 26/03/1974 (Rv. 368722 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Gli Atti per i quali l'art 10 RD 8 gennaio 1931, n 148, nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n 633, in materia di disciplina dei rapporti di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, impone il previo reclamo in via gerarchica, sono costituiti dai provvedimenti che hanno incidenza sulla carriera e sul trattamento economico del personale dipendente (Atti di assunzione, attribuzione delle qualifiche, promozioni, provvedimenti disciplinari), e non anche da quelli che per il loro carattere interlocutorio e strumentale non sono direttamente lesivi dei diritti del dipendente. (V 1618'72, mass n 358126).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)