Sez. L, Sentenza n. 2311 del 23/04/1979 (Rv. 398651 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DESTINAZIONE DI AUTOFERROTRANVIERE ALLE FUNZIONI SUPERIORI - OBBLIGO DELLA PROMOZIONE AL GRADO CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - EQUIVALENZA A UN PROVVEDIMENTO SFAVOREVOLE AL LAVORATORE - AZIONE GIUDIZIARIA - ESPERIBILITA - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DESTINAZIONE DI AUTOFERROTRANVIERE ALLE FUNZIONI SUPERIORI - OBBLIGO DELLA PROMOZIONE AL GRADO CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - EQUIVALENZA A UN PROVVEDIMENTO SFAVOREVOLE AL LAVORATORE - AZIONE GIUDIZIARIA - ESPERIBILITA - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO - NECESSITA.*
A norma dell'art 18 del regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione di cui all'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, una volta che l'agente sia stato destinato alle funzioni superiori, l'Obbligo della promozione al grado corrispondente sorge dopo sei mesi di reggenza nel periodo di un anno, sempre che, in tale momento, la vacanza del posto persista. Pertanto, se a detta scadenza cio non si verifichi, l'agente potra essere anche restituito legittimamente alle originarie mansioni, mentre, sussistendo detta vacanza alla scadenza del sesto mese nel periodo di un anno, da tale momento, sorge l'Obbligo del datore di lavoro di deliberare la promozione stessa. Ne consegue che la mancata deliberazione della promozione al momento in cui sussistono le condizioni per il perfezionamento del relativo diritto equivale a un implicito provvedimento sfavorevole al lavoratore, avente ad oggetto la negazione del diritto preteso, il quale rientra nel novero di quelli da impugnare preventivamente, ai sensi dell'art 10 RD n 148 del 1931, per potere conservare l'Azione giudiziaria. A tal fine non e necessaria alcuna comunicazione allo interessato, atteso che lo stato di inadempienza dell'azienda e certamente riconoscibile dal dipendente sin dal momento essenziale, sia perche si tratta di inadempimento di un Obbligo imposto dalla legge che, come tale, non puo essere ignorato da alcuno, sia perche si concreta in una evidente ed inequivoca negazione della maggiore retribuzione e di eventuali indennita connesse alla qualifica superiore mediante corresponsione di emolumenti connessi, invece, alla qualifica in atto. (Conf 3063/76, mass n 381837; (Conf 835/74, mass n 368722).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)