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Sez. L, Sentenza n. 7795 del 14/07/1993 (Rv. 483163 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Presupposti - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483163-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

Il trasferimento di azienda che ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. determina la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato in tutto o in parte ad un diverso titolare; gli elementi di tale fattispecie possono essere ravvisati quando sia accertata non solo la continuità delle prestazioni lavorative, svolte alle dipendenze prima di un imprenditore e poi di un altro titolare nei medesimi locali (circostanza che di per sè può denotare una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati da un nesso riconducibile al concetto di trasferimento di azienda) ma anche l'identità di strutture e di oggetto delle due attività, e quindi il passaggio all'impresa subentrante del complesso di beni e di strumenti inerenti all'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)