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Sez. L, Sentenza n. 14568 del 27/12/1999 (Rv. 532534 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Continuità dell'attività imprenditoriale con conservazione dell'oggetto e del complesso organizzato dei beni - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532534-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 cod.civ., così come modificato dalla legge 29 dicembre 1990, n.428, circa l'incidenza del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro, prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della disciplina in argomento sulla base di una valutazione singola e non contestuale degli elementi acquisiti per stabilire se vi era stata continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e se erano restati immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)