Sez. L - , Sentenza n. 21664 del 19/09/2017 (Rv. 645806 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti - Contemporanea iscrizione al Fondo Agenti Marittimi ed Arei (FAMA) - Doppia contribuzione - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti contemporaneo all'esercizio di attività di raccomandazione di navi ex art. 2 della l. n. 135 del 1977, per la quale è obbligatoria l'iscrizione al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei (FAMA), trattandosi di distinte attività e differenti basi imponibili (l'iscrizione al FAMA comporta l'obbligo di contribuzione sui compensi di agenzia e sugli emolumenti degli amministratori, mentre il prelievo per la gestione commercianti insiste sul reddito di impresa relativo all'attività commerciale), vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 2, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 16, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)