Sez. 4, Sentenza n. 12355 del 09/11/1995 Ud. (dep. 13/12/1995) Rv. 203256 - 01
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità | Termine di comparizione - Inosservanza - Nullità concernente lo intervento dell'imputato ex art. 178, comma primo, lett. c), Cod. Proc. Pen. - Sussistenza - Nullità insanabile - Esclusione - Deducibilità nei termini fissati - Necessità- Rinuncia dello imputato a comparire - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità a regime intermedio - Deducibilità
L'inosservanza del termine per comparire integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma primo, lettera c), Cod. Proc. Pen., concernendo l'intervento dell'imputato. Tale nullità, non rientrando tra quelle insanabili di cui all'art. 179, comma primo, Cod. Proc. Pen., in quanto non derivante dall'omessa citazione dell'imputato, deve essere rilevata tempestivamente nei termini fissati e si sana con la rinuncia a comparire della parte interessata, secondo il disposto dell'art. 184 Cod. Proc. Pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)