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Sez. L, Sentenza n. 367 del 19/01/1988 (Rv. 456927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA INTEGRAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGAZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DELL'INPS - DIRITTO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - RAPPORTO PREVIDENZIALE TRA DETTO ISTITUTO E I LAVORATORI MEDESIMI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA INTEGRAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGAZIONE DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DELL'INPS - DIRITTO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - RAPPORTO PREVIDENZIALE TRA DETTO ISTITUTO E I LAVORATORI MEDESIMI - CONFIGURABILITÀ.*

Il provvedimento amministrativo che autorizza l'intervento della cassa integrazione guadagni ha natura costitutiva del diritto dei lavoratori all'integrazione salariale e del correlativo Obbligo dell'INPS di erogare (ex tunc) la prestazione, configurandosi per il datore di lavoro un mandato ex lege per l'anticipazione del pagamento della prestazione, rapporto che ha natura bilaterale e spiega effetti soltanto nei confronti dell'INPS, con la conseguenza che i lavoratori posti in cassa integrazione non possono agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento della integrazione salariale, facendo capo esclusivamente all'INPS la titolarità passiva del relativo rapporto previdenziale. (V 3407/87, mass n 452443; (V 2829/83, mass n 427749).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 8, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 9, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)