Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977 (Rv. 388750 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO - TRASFERIMENTO DEL TITOLO CON GIRATA PIENA, ACCOMPAGNATO DA UN NEGOZIO SOTTOSTANTE COSTITUTIVO DI PEGNO - PEGNO IRREGOLARE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - PEGNO DI VAGLIA CAMBIARIO A FAVORE DI UNA BANCA A GARANZIA DI UNO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, COSTITUITO CON UNA GIRATA PIENA E CON UNA SOTTOSTANTE CONVENZIONE ATTRIBUTIVA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO INCORPORATI NEL TITOLO E CON L'ACCREDITO AL GIRANTE DELLE SOMME INCASSATE ECCEDENTI LO SCOPERTO - PEGNO REGOLARE - CONFIGURABILITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO - TRASFERIMENTO DEL TITOLO CON GIRATA PIENA, ACCOMPAGNATO DA UN NEGOZIO SOTTOSTANTE COSTITUTIVO DI PEGNO - PEGNO IRREGOLARE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - PEGNO DI VAGLIA CAMBIARIO A FAVORE DI UNA BANCA A GARANZIA DI UNO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE, COSTITUITO CON UNA GIRATA PIENA E CON UNA SOTTOSTANTE CONVENZIONE ATTRIBUTIVA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO INCORPORATI NEL TITOLO E CON L'ACCREDITO AL GIRANTE DELLE SOMME INCASSATE ECCEDENTI LO SCOPERTO - PEGNO REGOLARE - CONFIGURABILITA.*
Il pegno di titoli di credito non configura un pegno irregolare a termini dell'art 1851 cod civ per il mero trasferimento del titolo con girata 'pienà anziche con girata 'in pegnò od 'in garanzià: infatti, mentre nel caso in cui la Costituzione del vincolo di garanzia emerge da una clausola apposta alla girata, che importi Costituzione di pegno, il pegno di titolo di credito si configura come pegno regolare; nel caso, invece, in cui la girata piena e accompagnata da un negozio sottostante costitutivo di pegno, e necessario interpretare tale negozio sottostante ed accertare se - ferma la funzione di garanzia del trasferimento del titolo - si sia convenuto di trasferire al creditore pignoratizio la sola legittimazione all'Esercizio ovvero anche la titolarita del diritto incorporato nel titolo per poter qualificare il pegno di titoli di credito correlativamente come pegno regolare ovvero come pegno irregolare. Pertanto, nel caso di pegno di vaglia cambiario costituito in favore di una banca, a garanzia di un debito da conto corrente, con una girata 'pienà, ma con la sottostante convenzione, per cui alla banca e attribuito solo la legittimazione ad esercitare i diritti di credito incorporati nei titoli con l'accredito in favore del girante delle somme incassate eventualmente eccedenti lo scoperto del conto corrente garantito, tale pegno, costituito con quella girata 'pienà dei vaglia cambiari da qualificarsi come girata 'fiduciarià in relazione al negozio sottostante, si configura come pegno regolare. (V 4042/76, mass n 382707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2014, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Cod. Civ. art. 2800, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)