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Sez. 1, Sentenza n. 4507 del 05/03/2004 (Rv. 570801 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Pegno regolare e irregolare - Differenze - Consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare poteri e compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore - Pegno regolare - Configurabilità - Rotatività del pegno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570801-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

Nella figura del pegno irregolare di titoli di credito - caratterizzata dal conferimento alla banca della facoltà di disporne, con obbligo di restituire la parte eccedente l'ammontare delle sue ragioni (di tal che il soddisfacimento della banca non abbisogna di alienazione od assegnazione dell'oggetto del pegno, ma si realizza automaticamente e direttamente mediante la conservazione di quella titolarità, con un sistema di compensazione - sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai titoli, e con il dovere di restituzione dell'eccedenza)- non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contento riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità(necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell'adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l'assegnazione. Alla qualificazione come regolare di un pegno siffatto non osta neppure il carattere "rotativo" dello stesso (derivante dal fatto che il suo oggetto sia destinato a mutare quando i titoli inizialmente consegnati, una volta scaduti, siano sostituiti con altri titoli), atteso che i successivi atti negoziali della banca, occorrenti per tale prosecuzione della garanzia, non si collegano necessariamente al potere dispositivo proprio del pegno irregolare, potendo integrare iniziative da porsi in essere in nome e per conto del costituente, tanto più che lo stesso meccanismo del pegno "rotativo", in assenza di diversa previsione, non è in sintonia con i connotati e con la funzione, sostanzialmente satisfattiva, del pegno irregolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2796, Cod. Civ. art. 2797

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)