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Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 06/11/1976 (Rv. 382707 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCOPERTO DI CONTO CORRENTE - CONSEGNA DI TITOLI DI CREDITO SINGOLARMENTE INDIVIDUATI A GARANZIA SENZA POTERE DI DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA BANCA - PEGNO IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PEGNO DI CREDITI - SUSSISTENZA - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382707-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - SCOPERTO DI CONTO CORRENTE - CONSEGNA DI TITOLI DI CREDITO SINGOLARMENTE INDIVIDUATI A GARANZIA SENZA POTERE DI DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA BANCA - PEGNO IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PEGNO DI CREDITI - SUSSISTENZA - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI.*

La consegna ad una banca di titoli di credito, a garanzia di scoperto di conto corrente, non configura un pegno irregolare, secondo la previsione di cui all'art 1851 cod civ, ove i titoli siano singolarmente individuati e la banca non abbia il potere di disporne, ma solo l'incarico di curarne l'incasso, accreditando il ricavato sul conto. In tale ipotesi, ricorre un pegno di crediti, attuato mediante i titoli rappresentativi degli stessi, la cui opponibilita ai terzi, ai sensi dell'art 2800 cod civ, e condizionata alla notificazione ai debitori, ovvero all'accettazione da parte dei medesimi. (V 4367/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2800

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)