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Sez. 2, Sentenza n. 3062 del 04/03/2002 (Rv. 552745 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE | Disciplina ex art. 2237 cod. civ. - Differenze rispetto alla disciplina del recesso ex art. 2227 cod. cit. - Indennità per mancato guadagno - Insussistenza in caso di contratto d'opera intellettuale - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552745-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE

L'art. 2230 cod. civ., relativo alla prestazione d'opera intellettuale, stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Pertanto, poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 cod. cit. non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)