Sez. L, Sentenza n. 26895 del 15/12/2006 (Rv. 594018 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Clausola contrattuale legittimante l'uso del mezzo di trasporto da parte del lavoratore con accollo del relativo indennizzo da parte del committente - Liberazione del committente da detto obbligo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
Qualora un contratto di lavoro autonomo preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita con mezzo di trasporto del lavoratore e con relativo indennizzo a carico del committente, questi può liberarsi dall'obbligo di indennizzo solo provando che la prestazione non è stata eseguita o che per il trasporto il lavoratore non ha sopportato alcuna spesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)