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Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 25/10/1977 (Rv. 388177 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - OPERE FERROVIARIE - CLAUSOLA DI MANLEVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388177-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - OPERE FERROVIARIE - CLAUSOLA DI MANLEVA - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di appalto di opere ferroviarie, la validita della cosiddetta 'clausola di manlevà, in base alla quale, ferma restando la responsabilita dell'amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, le si consente di riversare gli oneri derivanti da detta responsabilita sull'appaltatore medesimo, sempre che questi vi abbia un interesse (nella specie, in relazione all'ammontare del corrispettivo pattuito), non postula la specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art 1341 secondo comma cod civ. tale disposizione, infatti, rivolta a tutelare il contraente piu debole contro il pericolo di subire clausole onerose o vessatorie, dirette a sorprendere la sua buona fede, o, comunque, da lui non perfettamente conosciute, non trova applicazione con riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il cui operato deve ritenersi istituzionalmente ispirato a finalita di interesse generale e di connaturata imparzialita e giustizia. (V 1213/76, mass n 379901; (V 626/75, mass n 373944; (V 2348/74, mass n 370743).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)