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Sez. 3, Sentenza n. 2348 del 06/08/1974 (Rv. 370743 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370743-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI A DIPENDENTI DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DI PUBBLICI SERVIZI - RESPONSABILITA DELLA PA - CLAUSOLA DI MANLEVA - LICEITA - LIMITI.*

E pienamente valido e lecito il fatto con cui, nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi, lasciando intatta la responsabilita dell' amministrazione pubblica verso i dipendenti dell' amministrazione stessa o del personale dipendente, viene consentito all' amministrazione di riversare su altri ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, pero, che l'assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa. (Conf 1853'73, mass n 364869).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)