Sez. 5, Sentenza n. 7836 del 31/03/2010 (Rv. 612296 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Mancato pagamento dei diritti doganali causato da un reato - Accertamento e riscossione - Azione dello Stato - Prescrizione - Decorrenza - Dalla definitività della sentenza o del decreto penale - Conseguenze - Facoltà della Dogana di notificare una richiesta di pagamento prima dell'inizio della decorrenza del termine - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
L'azione dello Stato per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento sia dovuto ad un reato, si prescrive, ai sensi degli artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, nel termine di tre anni, decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)