Sez. 5, Sentenza n. 19193 del 06/09/2006 (Rv. 594564 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Nel vigore del codice doganale comunitario - Prescrizione - Termine triennale - Decorrenza - Derogabilità - Illecito penale - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione, nel vigore del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, le cui disposizioni prevalgono su quelle delle leggi nazionali, si prescrive nel termine di anni (non più cinque, come previsto dall'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ma) tre, a norma dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, decorrenti dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto, ovvero, ove non vi sia stata contabilizzazione, da quella in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione; "la comunicazione al debitore" dell'importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale - che è pertanto in tali casi prorogato -, allorché la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile "penalmente" (artt. 220 e 221 del detto codice doganale comunitario, a seguito della precisazione del regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all'uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse considerato che il difetto di prova, incombente sull'amministrazione, dell'esistenza di un procedimento penale non consentisse alcuna proroga del termine triennale, né fosse dato ricorrere ad una valutazione di pura ipotesi sul ritardo ravvisabile per ovviare al ritardo nella revisione, venendo altrimenti compromessa la certezza dei rapporti giuridici se fosse consentito di sanare in questo modo la mancata o tardiva attivazione dell'amministrazione nel trasmettere la denunzia di reati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio - art. 331 cod. proc. pen.- nel corso dell'attività accertativa coordinata con le autorità dei paesi di provenienza e gli organismi dell'esecutivo comunitario nei controlli "a posteriori" da svolgere nei termini prefissati dalla legislazione comunitaria e nazionale).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)