Sez. 5, Sentenza n. 47739 del 12/11/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227775 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO) | Confessione resa dall'imputato fuori del procedimento - Ammissibilità - Conferma della fonte primaria - Necessità - Esclusione.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO)
In tema di testimonianza indiretta relativa a dichiarazioni rese dall'imputato fuori del procedimento, la relativa utilizzabilità si desume "a contrario" dall'art. 62 cod. proc. pen., che vieta la testimonianza sulle sole dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento. Non è, dunque, vietata la testimonianza su dichiarazioni anche confessorie rese dall'imputato prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito. Ai fini dell'anzidetta utilizzabilità non ha alcun rilievo la mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta, di talché il giudice di merito è libero di attribuirle un'attendibilità anche maggiore rispetto a quella riconosciuta alla dichiarazioni del teste di riferimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)