Sez. L, Sentenza n. 9673 del 17/09/1991 (Rv. 473887 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere | Riscatto, da parte del medico, dei periodi di iscrizione facoltativa alla Cassa Sanitaria presso il Ministero del tesoro - Disciplina ex art. 22 della legge n. 315 del 1967 - Applicabilità.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere
La disciplina dell'art. 22 della legge 3 maggio 1967 n. 315, in base alla quale l'esercizio della facoltà di riscatto dei servizi presso le casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza fa venir meno l'assicurazione generale obbligatoria, in quanto sostituita con effetto retroattivo da altra e diversa forma di previdenza, trova applicazione anche nell'ipotesi di riscatto da parte del medico dei periodi di iscrizione facoltativa alla Cassa Sanitaria presso il Ministero del Tesoro, anteriori all'iscrizione obbligatoria per effetto della legge 24 ottobre 1962 n. 1593, con le modalità di pagamento ridotto previste dall'art. 5 della stessa legge e dall'art. 34 della legge 11 aprile 1955 n. 379.
Riferimenti normativi: Legge 11/04/1955 num. 379 art. 34, Legge 11/04/1955 num. 379 art. 39, Legge 24/10/1962 num. 1593 art. 5, Legge 03/05/1967 num. 315 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)