Sez. 4 - , Sentenza n. 17540 del 22/05/2020 Cc. (dep. 09/06/2020) Rv. 279245 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Omessa motivazione - Giudice del riesame - Art. 309, comma 9, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Annullamento dell' ordinanza cautelare – Necessità – Ragioni – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. (Fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a madre di prole non superiore a sei anni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)