Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 12/01/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270098 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Giudice del riesame - Art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Annullamento dell' ordinanza cautelare - Fattispecie - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Omessa motivazione autonoma.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. (Fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a soggetto ultrasettantenne).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)