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Sez. 4 - , Sentenza n. 40817 del 04/07/2019 Cc. (dep. 04/10/2019) Rv. 277623 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Omessa motivazione - Giudice del riesame - Art. 309, comma 9, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Annullamento dell' ordinanza cautelare – Necessità – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277623-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. (Fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a soggetto ultrasettantenne).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)