Sez. L, Sentenza n. 15701 del 12/08/2004 (Rv. 575535 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto alla integrazione al minimo - Requisito reddituale ex art. 6 d.l. n. 463 del 1983 - Determinazione - Somme ricevute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti - Inclusione nei redditi dell'anno considerato - Limiti - Arretrati corrisposti a titolo di integrazione al minimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Il principio secondo cui la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini del diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, deve essere verificata includendo nel computo dei redditi relativi dell'anno considerato anche la somma dei redditi relativi ad anni precedenti (come tali soggetti a tassazione separata) secondo un criterio di cassa e non di competenza, non trova applicazione allorquando gli arretrati si riferiscano proprio alle somme dovute all'assicurato a titolo di integrazione al minimo, giacché il pagamento della prestazione oggetto della obbligazione di legge non può essere ostativo all'adempimento della obbligazione medesima, dovendo comunque la condizione reddituale preclusiva del diritto alla integrazione al minimo riguardare redditi diversi dalla prestazione previdenziale stessa, come del resto stabilito dall'art. 6. comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983, il quale, nel prevedere che non concorre alla formazione del reddito l'importo della pensione da integrare al minimo, non può non ricomprendervi anche la integrazione al minimo, che costituisce una componente della pensione stessa. (Fattispecie relativa ad epoca anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che ha introdotto nell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 il comma 1-bis, a norma del quale dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, ribadendo che non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al minimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)