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Sez. L, Sentenza n. 7624 del 12/07/1995 (Rv. 493248 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto all'integrazione al minimo - Requisito reddituale ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983 - Determinazione - Somma ricevuta per arretrati relativi ad anni precedenti - Inclusione nei redditi dell'anno considerato.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493248-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini del diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, deve esser verificata (alla stregua del principio stabilito con la sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, con riferimento al requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di invalidità) includendo nel computo dei redditi dell'anno considerato anche la somma percepita per arretrati relativi ad anni precedenti (come tali soggetti a tassazione separata) secondo un criterio di cassa e non di competenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)