Sez. U, Sentenza n. 12797 del 15/06/2005 (Rv. 581949 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto alla integrazione al minimo - Limiti di reddito - Arretrati corrisposti a titolo di integrazione al minimo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Con riferimento al diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalla determinazione dei limiti di reddito cui la legge subordina tale diritto sono esclusi per loro stessa natura gli arretrati corrisposti sulla base dello stesso titolo, atteso che l'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (già nella sua formulazione originaria, prima delle modifiche apportate con l'art. 4 del d. lgs. n. 503 del 1992), escludendo dal calcolo l'importo della pensione da integrare non può non escludere anche l'importo della pensione integrata, che è una componente della prima.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)