Sez. U, Sentenza n. 2851 del 10/05/1984 (Rv. 434895 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI O DIRIGENTI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA, PER FATTI INERENTI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE TIPICA DEL CONSORZIO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI O DIRIGENTI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA, PER FATTI INERENTI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE TIPICA DEL CONSORZIO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ.*
La giurisdizione della Corte dei conti, a norma dell'art. 103 secondo comma della Costituzione, sulla responsabilità a carico di amministratori, funzionari ed impiegati dello stato e degli altri enti pubblici, per Atti connessi al rapporto di servizio od impiego e produttivi di un danno, sussiste, con riferimento agli enti pubblici economici, limitatamente agli Atti che esorbitino dallo Esercizio imprenditoriale proprio degli enti medesimi, e si ricolleghino a poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero a funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministrazioni dello stato o di enti pubblici non economici. Pertanto, deve escludersi la suddetta giurisdizione della Corte dei conti, ed affermarsi quella del giudice ordinario, qualora detta responsabilità venga fatta valere nei confronti degli amministratori o dirigenti di un consorzio di bonifica, per fatti inerenti all'attività imprenditoriale tipica del consorzio medesimo. (V 1282/82, mass n 419156; (V 2/80, mass n 403359).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)