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Sez. U, Sentenza n. 1282 del 02/03/1982 (Rv. 419156 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI ED IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONDIZIONI - ATTI COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE - RIFERIMENTO DI ESSI ALLA GESTIONE IMPRENDITORIALE E PRIVATISTICA DEI RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419156-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI ED IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONDIZIONI - ATTI COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE - RIFERIMENTO DI ESSI ALLA GESTIONE IMPRENDITORIALE E PRIVATISTICA DEI RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione della Corte dei conti, a norma dell'art. 103 secondo comma della Costituzione, sull'Azione di responsabilità a carico di amministratori, funzionari ed impiegati dello stato e degli enti pubblici in generale, per Atti connessi al rapporto di servizio od impiego e produttivi di un danno, sussiste, con riferimento agli enti pubblici economici, limitatamente agli Atti che esorbitino dall'Esercizio imprenditoriale proprio degli enti medesimi, e si ricolleghino a poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero a funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministrazioni dello stato o di enti pubblici non economici. Pertanto, con riguardo agli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole imprese (nella specie, IRFIS), i quali hanno natura di enti pubblici economici operanti nel settore del credito, deve escludersi la suddetta giurisdizione della Corte dei conti per gli Atti compiuti dagli amministratori e dirigenti degli istituti stessi nell'ambito della gestione imprenditoriale e privatistica dei rapporti di lavoro con il personale (nella specie, Atti di stanziamento ed erogazione di premi e compensi straordinari, in favore di dipendenti particolarmente operosi). (V 2/80, mass n 403359; (V 5184/79, mass n 401793; (V 4244/79, mass n 400759).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 22/06/1950 num. 445, Legge 11/04/1953 num. 298

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)