Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1980 (Rv. 403359 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA - AZIONE DI CONTROLLO SULLA MONETA E SUL CREDITO - CONTROLLO PREVENTIVO SUI PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO - ESERCIZIO DA PARTE DI UNA BANCA AUTORIZZATA QUALE AGENZIA - COMPORTAMENTO COLPOSO DI QUESTA BANCA - CONSEGUENTE ILLEGALE ESPORTAZIONE DI VALUTA - RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLO STATO CON L'ILLEGITTIMA CONCESSIONE DEL 'BENESTARE BANCARIÒ - GIURISDIZIONE DI RESPONSABILITA DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA - AZIONE DI CONTROLLO SULLA MONETA E SUL CREDITO - CONTROLLO PREVENTIVO SUI PAGAMENTI ED ACCREDITI ALL'ESTERO - ESERCIZIO DA PARTE DI UNA BANCA AUTORIZZATA QUALE AGENZIA - COMPORTAMENTO COLPOSO DI QUESTA BANCA - CONSEGUENTE ILLEGALE ESPORTAZIONE DI VALUTA - RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLO STATO CON L'ILLEGITTIMA CONCESSIONE DEL 'BENESTARE BANCARIÒ - GIURISDIZIONE DI RESPONSABILITA DELLA CORTE DEI CONTI - SUSSISTENZA.*
In ipotesi di illegale esportazione di valuta, conseguente ad un comportamento colposo di una banca (nella specie, Banco di Napoli), autorizzata dalla banca d'Italia a svolgere, quale sua Agenzia, la funzione di controllo preventivo sui pagamenti ed accrediti all'estero (funzione affidata all'ufficio italiano dei cambi ed esercitata ex lege per mezzo della banca d'Italia), la cognizione della responsabilita amministrativa dell'istituto di credito, per il pregiudizio arrecato allo stato con l'illegittima concessione del cosiddetto benestare bancario, e compresa nell'ambito della giurisdizione di responsabilita della Corte dei conti, ai sensi ed agli effetti degli artt 52 del RD 12 luglio 1934 n 1214, 81 ed 82 del RD 18 novembre 1923 n 2440 e 103 secondo comma della Costituzione, tenuto conto che l'indicata autorizzazione, da parte della banca d'Italia, instaura un rapporto di servizio fra lo stato e l'istituto di credito, e che detta illegale esportazione di valuta, qualificabile come effetto di Atti inerenti a quel rapporto di servizio, e un fatto potenzialmente lesivo degli interessi patrimoniali dello stato. (V 5184/79, mass n 401793; (V 4244/79, mass n 400759).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decr. Legge Luogoten. 17/05/1945 num. 331 art. 2, Decreto Legge 28/07/1955 num. 586 art. 6, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 10, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)