Sez. 1, Sentenza n. 8504 del 19/11/1987 (Rv. 456032 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE SEMPLICE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI EREDI - INTERESSE AD OTTENERE UNA NUOVA ASSEGNAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE SEMPLICE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI EREDI - INTERESSE AD OTTENERE UNA NUOVA ASSEGNAZIONE - INTERESSE LEGITTIMO.*
Con riguardo ad alloggio economico e popolare assegnato in locazione semplice, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, la sopravvenienza della morte dello assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'immobile nella disponibilità dell'ente assegnante, mentre in favore degli eredi, privi di un diritto di subentrare nel suddetto rapporto, può essere riconosciuta solo una posizione di interesse legittimo, in relazione alla facoltà di chiedere in loro favore una nuova assegnazione del medesimo bene. Tale principio non trova deroga nel caso di condanna al rilascio dell'immobile pronunciata nei confronti dell'occupante senza titolo ed in favore dell'assegnatario poi deceduto, non derivandone agli eredi il diritto di subentrare nel rapporto di locazione, salvo restando il loro interesse a proseguire il giudizio di appello per la conferma della detta decisione di rilascio in favore del loro dante causa, in considerazione del loro Obbligo - quali suoi eredi - di riconsegnare l'immobile all'ente pubblico. (V 6571/87, mass n 454819; (Conf 4855/85, mass n 442248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)