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Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 29/07/1987 (Rv. 454819 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - RITORNO DELL'ALLOGGIO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE ASSEGNATARIO.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454819-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - RITORNO DELL'ALLOGGIO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE ASSEGNATARIO.*

In tema di edilizia economica e popolare, la morte dello assegnatario di un alloggio a titolo di locazione, esclusa la diretta applicabilità dell'art. 12 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (riguardante la diversa ipotesi della morte del richiedente durante il concorso per l'assegnazione) non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione della assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel citato art. 12, aventi titolo preferenziale purché sussistano le condizioni di carattere generale richieste dal precedente art. 2 dello stesso d.P.R.. (V 4855/85, mass n 442248; (V 672/84, mass n 432975).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 7, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)