diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 19/11/1973 (Rv. 366873 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CRITERI DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366873-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CRITERI DI ERMENEUTICA DEI CONTRATTI - APPLICABILITA.*

Le pattuizioni dei contratti collettivi di lavoro post-corporativi, non resi obbligatori erga omnes, vanno interpretate alla stregua dei criteri stabiliti per la interpretazione dei contratti, indagando cioe sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, valutando il comportamento complessivo delle parti stesse posteriormente alla conclusione del contratto ed interpretando le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta nel complesso dalle pattuizioni coordinate fra di loro. (Conf 1497/72, mass n 358169; V 1690/70, mass n 347627; (V 895/70, mass n 346281; 2055/68, mass n 334176).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)