Sez. L, Sentenza n. 6813 del 19/11/1986 (Rv. 448927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DELLE CLAUSOLE LE UNE PER MEZZO DELLE ALTRE - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TESSILE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CON IL SISTEMA COSIDDETTO A SCAGLIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DELLE CLAUSOLE LE UNE PER MEZZO DELLE ALTRE - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TESSILE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CON IL SISTEMA COSIDDETTO A SCAGLIONI.*
Il giudice del merito, ai fini dell'accertamento della comune intenzione delle parti sociali, deve interpretare le clausole del contratto collettivo le une per mezzo delle altre, valutando anche il complessivo comportamento tenuto dalle stesse parti in epoca posteriore. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che l'eliminazione, da parte della disciplina collettiva applicabile ai dipendenti del settore tessile dal 1967 in poi, del frazionamento del rapporto di lavoro all'atto del passaggio di categoria comportasse anche l'abbandono del criterio della liquidazione dell'indennità di anzianità con il sistema cosiddetto a scaglioni). (V 891/85, mass n 439072; (V 46/85, mass n 438241; (V 2918/84, mass n 434968; (V 3104/73, mass n 366873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 9, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)