Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 12/12/1978 (Rv. 395710 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, onde il giudice non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del consulente di parte quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni. (Conf 3439/76, mass n 382202; (Conf 2453/75, mass n 376346).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)